Art. 19.
(Sanità di montagna).

      1. Nell'ambito della propria programmazione socio-sanitaria, nei presìdi ospedalieri dei territori montani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'adozione di criteri derogatori rispetto agli standard di dotazione media di posti-letto sia per pazienti acuti che per la riabilitazione e, allo stesso scopo, stanziare risorse aggiuntive

 

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rispetto alla spesa media pro-capite con particolare riferimento agli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, della dispersione territoriale e della bassa densità demografica.
      2. Allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio, nell'ambito della assegnazione annuale delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale possono essere previste risorse aggiuntive al fine di riconoscere ai cittadini residenti nei territori montani il diritto di accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari in condizioni di equità e di pari opportunità, favorendo l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
      3. Il Fondo nazionale per la montagna ripartisce, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse aggiuntive annualmente stanziate per finanziare progetti-obiettivo aventi lo scopo di assicurare ai cittadini residenti nei territori montani strumenti in grado di rimuovere le situazioni di svantaggio nell'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, con particolare riferimento allo sviluppo della telemedicina, alla diffusione del servizio di urgenza-emergenza e alla promozione di assegni di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, nei territori montani.
      4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è prevista l'istituzione, con la legge finanziaria, di un fondo perequativo, la cui dotazione è fissata sulla base del deficit di risorse dei territori montani rispetto ai dati nazionali, tenendo conto anche dell'esigenza di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.